Responsabilità dei prodotti
Le regole della responsabilità per danno causato da prodotti difettosi è ormai armonizzato nell’Unione Europea sulla base della Direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Questa direttiva è stata recepita in Francia dalla legge del 19 maggio 1998 che inserisce gli articoli relativi alla responsabilità per danno da prodotti difettosi nel codice civile francese. In Belgio, la direttiva è stata recepita dalla legge del 25 febbraio 1991.
La particolarità di questa direttiva risiede nella possibilità per la vittima di ricorrere non solo contro il produttore ma anche contro :
– L’importatore che è solidalmente responsabile con il produttore;
– Il fornitore qualora il produttore non potesse essere identificato
Inoltre, il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
Sulla base di questa definizione, la Corte di Cassazione belga ha deciso in una sentenza del 10 novembre 2009 che l’azienda che aveva apposto il proprio nome in modo visibilissimo sulla forcella di una bicicletta coinvolta in un incidente, doveva essere considerata come “produttore” ai sensi della direttiva, nonostante la forcella fosse stata fabbricata da una altra azienda.
La competenza del nostro Studio nel campo della responsabilità dei prodotti si suddivide in tre tipi di attivtà:
– Redazione di pareri sulla conformità di contratti di distribuzione con le disposizioni della direttiva 85/374;
– Analisi giuridica degli incidenti al fine di determinare se e in quale misura le clienti dello Studio possano essere considerate responsabili ai sensi della direttiva;
– Contenzioso